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D.M. 07/05/1992

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie di cui al secondo comma, lettera d), potrà anche avvalersi di istituti di credito e di istituti e società finanziarie ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9-11991, n. 10.

5. Nell'ambito di ciascuna delle ripartizioni di cui all'art. 5, le iniziative inerenti le realizzazioni e le modifiche di impianti per le quali sono state espresse valutazioni positive in ordine ai parametri di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma del presente articolo vengono poste in graduatoria in ordine decrescente del parametro di cui alla lettera a) del medesimo secondo comma. Tale parametro verrà calcolato e arrotondato alla seconda cifra decimale. A parità del parametro di cui sopra, ai fini della formazione della graduatoria viene data priorità all'iniziativa con maggiore quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa stessa.

6. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande ovvero al momento della formazione della graduatoria stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di cui al secondo comma, lettera b). 7. Le domande inerenti progetti esecutivi e studi di fattibilità tecnicoeconomici ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo gli insiemi di priorità appresso riportati:

a) domande per studi di fattibilità e progetti esecutivi relativi ad iniziative di realizzazione o modifica di impianti ammesse alla graduatoria utile ai fini del contributo ai sensi della legge 9-1-1991, n. 10. In tale ambito le domande vengono poste in ordine di graduatoria secondo il parametro di cui al secondo comma, lettera a);

c) domande per studi di fattibilità e progetti esecutivi relativi ad iniziative di realizzazione o modifica di impianti già ammesse a contributo ai sensi della legge 29-5-1982, n. 308, e successive modificazioni e integrazioni. In tale ambito le domande vengono poste in ordine di graduatoria in base alla data di concessione del contributo per la realizzazione;

d) domande per studi di fattibilità tecnico-economici che non abbiano corrispondente domanda per progetto esecutivo e/o realizzazione o che le suindicate domande non siano state ammesse alla graduatoria utile ai fini del contributo ai sensi della legge 9-1-1991 n. 10. In tale ambito le domande vengono poste in graduatoria in base al quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa.

8. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art. 5. Ripartizione degli stanziamenti

1. Le somme disponibili derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 38, secondo comma, della legge 9-1-1991, n. 10, sono così ripartite:

a) 0,5% per studi di fattibilità ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge stessa;

b) 2% per progetti esecutivi ai sensi dell'art. 11 primo comma, della legge stessa;

c) 15% per la realizzazione e modifica di impianti ai sensi dell'art. 11, terzo comma, limitatamente agli impianti di teleriscaldamento;

d) 60% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi dell'art. 11, terzo comma, limitatamente agli impianti di cogenerazione;

e) 2,5% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi dell'art. 11, terzo comma, limitatamente agli impianti eolici e/o fotovoltaici;

f) 20% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi dell'art. 11, terzo comma, per i restanti impianti.

2. Le somme che risultino eccedenti rispetto alle iniziative ammissibili per ciascuna tipologia d'intervento sono utilizzabili, nelle medesime proporzioni risultanti dal primo comma, per iniziative relative ad altre tipologie d'intervento.

Art. 6. Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione del|e domande. Il decreto di concessione fissa: per gli studi di fattibilità tecnico-economici e per i progetti esecutivi, l'importo del contributo e i tempi di presentazione degli studi e dei progetti stessi; per la realizzazione di opere, l'importo del contributo e i tempi di realizzazione. Il decreto di concessione è notificato, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 5, undicesimo comma, del decreto legge 17-3-1992, n. 233, in materia di finanza locale, l'importo del contributo da concedere è determinato secondo quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

3. L'importo del contributo è pari a quello massimo previsto dalla legge 9-1-1991, n. 10, nel caso di studi di fattibilità e di progetti esecutivi.

4. Nel caso di impianti di teleriscaldamento di cui al quarto comma e al settimo comma dell'art. 11 della legge 9-1-1991 n. 10, il contributo è determinato in base al valore del parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 4 nelle seguenti misure percentuali della spesa totale ammessa: per il quarto comma suddetto:

- 20% fino a 2 tep/mil;

- per i valori del parametro suddetto variabile tra 2 e 4 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula: MR 2 P = 20+ 20 2 dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;

- 40% oltre a 4 tep/mil; per il settimo comma suddetto: 20% fino a 2 tep/mil;

- per i valori del parametro suddetto variabile tra 2 e 4 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula: MR

- 2 P = 20+ 30 2 dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;

- 50% oltre a 4 tep/mil.

5. Nel caso di impianti di cogenerazione il contributo è determinato in base al valore del parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 4, nelle seguenti misure percentuali della spesa totale ammessa:

- 20% fino a 3 tep/mil;

- per i valori del parametro suddetto variabile tra 3 e 9 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula: MR

- 3 P = 20+ 20 6 dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;

- 40% oltre 9 tep/mil.

6. Nel caso di impianti eolici e/o fotovoltaici il contributo è pari al 30% della spesa totale ammessa;

7. Nel caso di realizzazioni di impianti non compresi nei punti 4), 5) e 6) il contributo è determinato in base al valore del parametro di cui alla lettera

a) del secondo comma dell'art. 4, nelle seguenti misure percentuali della spesa totale ammessa:

- 15% fino a 4 tep/mil;

- per i valori del parametro suddetto variabile tra 4 e 12 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula: MR

- 4 P = 20+ 20 8 dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;

- 30% oltre 12 tep/mil.

8. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è prevista in un arco di tempo pluriennale il contributo è concesso a valere sulle complessive autorizzazioni pluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo considerato.

Art. 7. Erogazione del contributo

1. Nel caso di studi di fattibilità e di progetti esecutivi l'ammontare del contributo viene erogato in una unica soluzione a seguito della presentazione degli stessi e della verifica della loro rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati A e B del presente decreto.

2. Nel caso di realizzazione o modifica di impianti, l'erogazione è da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi. L'erogazione dei contributi sarà disposta nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia con quanto previsto all'art. 6, ottavo comma.

3. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalità e nelle misure stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emanato ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 9-1-1991, n. 10, e comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare di cui all'art. 2, primo comma:

a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1991 n. 55 e successive modificazioni concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale";

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiana-

c) certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale; d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:

- la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;

-la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito o numero del conto corrente postale, ovvero altre forme di accredito previste in base alla natura giuridica dei soggetti beneficiari);

e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto disposto dall'art. 36 della legge 20-3-1970 che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e della zona;

f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.);

g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.);

h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato e firmato dal collaudatore e dal beneficiario;

i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto su carta da bollo da un professionista iscritto negli albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione al relativo Albo. Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al netto di IVA delle spese sostenute e attestare:

- la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto del decreto di concessione del contributo;

- la conformità dell'opera realizzata alla normativa vigente;

- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto assentito;

l) documentazione di spesa secondo le modalità indicate negli allegati C e D del presente decreto.

Art. 8. Corretta manutenzione e regolare esercizio

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario del contributo deve inviare una relazionedi corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale.

3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio riportati nella relazione di cui al secondo comma devono permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda. Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli attesi superiore al 10% dovrà essere fornita apposita nota giustificativa.

 

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